Cassa malati
L’aiuto economico viene stabilito dal Cantone, i criteri sono determinati dal reddito e il numero dei figli. Si ha diritto ad un’eventuale riduzione solo se si fa domanda di sussidio ogni anno presso gli uffici competenti.
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda in merito, saremo lieti di consigliarvi ed indirizzarvi in base alla Vostra situazione.
Indipendentemente da quale sia la vostra cittadinanza, se vivete o lavorate in Svizzera, avete l’obbligo di essere assicurati contro le malattie.
Questo obbligo vale anche per le persone provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che vengono a lavorare in Svizzera.
Le persone domiciliate in un paese confinante ma che lavorano in Svizzera (frontalieri), possono scegliere se assicurarsi in Svizzera o presso il loro luogo di residenza.
Elenco delle eccezioni nonostante il domicilio in Svizzera:
– pensionati, se godono di una pensione da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
– lavoratori di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
– studenti in caso di soggiorno temporaneo e assicurazione equivalente
– personale di organizzazioni internazionali, ambasciate e consolati
In questa sezione potrete accedere ad una panoramica completa delle definizioni più importanti relative a questo argomento.
Assicurazione di base LAMal
All’arrivo in Svizzera avete tre mesi di tempo per stipulare un’assicurazione delle cure medico-sanitarie (AOMS) e siete liberi di scegliere la cassa malati tra gli assicuratori autorizzati.
Ogni assicurato paga un premio mensile alla cassa malati. La quota dei premi dipende dalla cassa malati e dal Cantone.
L’assicurazione di base (LAMal) copre le spese sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità (diagnosi, cure effettuate dal medico, farmaci previsti nella lista dei medicamenti, fisioterapia, degenza ospedaliera in reparto comune, riabilitazione)
Queste prestazioni sottostanno ad una franchigia annua e ad una partecipazione ai costi del 10%.
L’assicurazione obbligatoria garantisce dunque a tutti gli assicurati un accesso all’assistenza sanitaria esteso e di qualità.
Nel dettaglio le Vostre possibilità:
– Modello HMO (Health Maintenance Organization)
L’assicurato si rivolge ad un centro di studi medici associati HMO quindi la scelta del medico diventa limitata. Se necessario, si viene indirizzati ad uno specialista.
Riduzione dei premi del 15-20%.
– Modello Medico di base
L’assicurato deve rivolgersi al suo medico di famiglia, il quale valuta la necessità di indirizzarla ad uno specialista. Eccezione per i casi di emergenza.
Riduzione del premio del 10%.
– Modello SANATEL/FIRSTMED/TELEMED (Consulenza medica telefonica)
L’assicurato si rivolge al call center, il quale viene gestito da medici e specialisti.
Il servizio di consulenza è gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Il loro compito è quello di consigliare al paziente una via per una corretta guarigione, poi sta all’assicurato decidere se seguire il consiglio o se andare dal medico di famiglia / specialista. Quindi la scelta del medico rimane libera.
Interessanti riduzioni del premio.
Disdetta
Disdetta dell’assicurazione di base (LAMal)
In autunno l’Ufficio federale della sanità pubblica approva i premi per l’anno successivo.
È possibile cambiare cassa malati entro la fine dell’anno.
Termine: fino al 30 novembre l’assicurato può inoltrare la disdetta.
Gli assicurati con una franchigia di 300.00 Fr. possono disdire entro la fine di giugno (durata del termine di disdetta: 3 mesi)
Nel caso si dovessero verificare aumenti durante l’anno, la cassa malati può essere disdetta con un termine di 30 giorni per la fine del mese successivo.
Disdetta dell’assicurazione complementare (LCA)
Il termine di disdetta è a fine settembre ma può variare dalla cassa malati.
In caso di aumenti durante l’anno, il termine di disdetta è di 30 giorni per le fine del mese successivo.
Le assicurazioni complementari non sono vincolate all’assicurazione di base, infatti possono essere stipulate presso diverse casse malati. Dunque è possibile cambiare cassa malati per quanto riguarda l’assicurazione di base e rimanere presso la cassa vecchia con le assicurazioni complementari.
Franchigia
Cos’è la franchigia?
La franchigia è l’importo annuo con il quale la persona assicurata deve contribuire ai costi delle prestazioni mediche. Una volta raggiunto la franchigia, l’assicurato deve pagare il 10% (aliquota percentuale) delle prestazioni.
L’aliquota ammonta ad un massimo annuo di 700.00 Fr. per gli adulti e 350.00 Fr. per i minorenni.
Dal momento in cui è stato raggiunto tale importo, la cassa malati prende a carico il 100% delle spese.
Franchigia standard (0-18 anni): 0.00 (Fr.)
Franchigia opzionale (0-18 anni): 100.00, 200.00, 300.00, 400.00, 500.00, 600.00 (Fr.)
Franchigia standard (19+ anni): 300.00 (Fr.)
Franchigia opzionale (19+ anni): 500.00, 1’000.00, 1’500.00, 2’000, 2’500 (Fr.)
La scelta della franchigia non è da sottovalutare, per questo motivo offriamo una consulenza mirata per evitare brutte sorprese o inutili spese.
Sussidio
L’aiuto economico viene stabilito dal Cantone, i criteri sono determinati dal reddito e il numero dei figli. Si ha diritto ad un’eventuale riduzione solo se si fa domanda di sussidio ogni anno presso gli uffici competenti.
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda in merito, saremo lieti di consigliarvi ed indirizzarvi in base alla Vostra situazione.
Assicurazione complementare (LCA)
Le assicurazioni complementari sono sempre più differenziate, complete ed offrono all’assicurato la possibilità di scegliere in modo personale e mirato.
L’assicurazione complementare è facoltativa ma va a coprire esigenze maggiori e prestazioni supplementari come:
– Degenza ospedaliera: reparto privato (libera scelta del medico, letto singolo) o semiprivato (libera scelta del medico, due letti)
– Viaggi: la LCA permette di viaggiare senza vincoli da parte dell’assicurazione di base (LAMal) la quale copertura rimane limitata.
– Medicina alternativa: massaggi terapeutici, naturopatia, terapie alternative..
– Cure dentarie: le prestazioni variano a dipendenza dell’assicurazione, per adulti e bambini
Siamo a vostra completa disposizione per consigliarvi, in base alle Vostre esigenze, le coperture più indicate.
Assicurazione protezione giuridicaPer assicurazione protezione giuridica si intende un contratto assicurativo di diritto privato che mira a proteggere il titolare dell’assicurazione dalle conseguenze finanziarie di eventuali controversie legali. La copertura spazia dalla consulenza tramite un assistente legale fino all’assunzione dei costi per tribunale e avvocato. L’assicurazione è suddivisa in due rami di competenza: protezione giuridica circolazione e protezione giuridica privata.
Protezione giuridica circolazione
L’assicurazione protezione giuridica circolazione offre protezione finanziaria in caso di controversie giuridiche in materia di circolazione stradale, ad esempio per casi giuridici in seguito a un incidente o per controversie in relazione all’acquisto, al leasing o alla riparazione di un veicolo.
Protezione giuridica privata
L’assicurazione protezione giuridica privata offre protezione finanziaria in materia di diritto privato, ad esempio per casi giuridici riguardanti il diritto di locazione o diritto d’abitazione e di proprietà superficiaria.
Responsabilità civile privata
L’assicurazione responsabilità civile privata non è obbligatori. È fortemente raccomandato stipularla. L’assicurazione risarcisce un danno che avete causato a un terzo in modo volontario o involontario oppure che è stato causato a un terzo da persone, animali o cose di cui siete responsabili.
Siete responsabili civilmente ad esempio se rompete gli occhiali di un collega, se vostro figlio manda in pezzi la finestra del vicino giocando a calcio, se il vostro cane attacca un passante strappandogli il nuovo mantello in pelle o ancora se un vaso di fiori cade dal vostro balcone e danneggia la macchina nel parcheggio sottostante.
Voi e la vostra famiglia sarete coperti nei casi seguenti:
Mobilia domestica
L’assicurazione mobilia domestica non è obbligatoria (tranne per gli abitanti del Canton Voud, Friburgo, Nidvaldo e Giura) e comprende tutte le cose mobili degli assicurati destinate all’uso privato, comprese le biciclette.
Non sono inclusi i veicoli a motore che sono coperti all’assicurazione Casco.
L’assicurazione mobilia domestica offre le sue prestazioni in caso di:
– Rottura di vetri
– Furto
– Acqua
– Incendio
Responsabilità civile (RC Auto)
Un veicolo a motore (es. auto e moto) non è ammesso alla circolazione senza un’assicurazione di responsabilità civile. Vige l’obbligo d’assicurazione sulla strada in modo da poter proteggere se stessi e gli altri utenti dalle ripercussioni finanziarie dei sinistri.
Un veicolo a motore (es. auto e moto) non è ammesso alla circolazione senza un’assicurazione di responsabilità civile. Vige l’obbligo d’assicurazione sulla strada in modo da poter proteggere se stessi e gli altri utenti dalle ripercussioni finanziarie dei sinistri.
L’assicurazione copre la responsabilità civile per lo meno negli Stati in cui la targa di controllo svizzera vale come prova d’assicurazione (attualmente si tratta di tutti gli Stati UE/SEE, Andorra, Serbia e Svizzera).
È possibile scegliere se stipulare le polizze casco parziale e casco totale.
Assicurazione casco parziale:
Danneggiamento o perdita del veicolo a motore in seguito a
– Furto
– Incendio
– Rottura di vetri
– Atti di vandalismo
– Collisione con animali
– Altro (a seconda della compagnia)
Assicurazione casco totale:
In aggiunta alle prestazioni della casco parziale
– Incidente con o senza il coinvolgimento di terzi
– Altro (a seconda della compagnia)
Previdenza pensionistica
1° Pilastro: Minimo vitale garantito
Obbligatorio a partire dai 21 anni
2° Pilastro: Mantenimento del tenore di vita abituale
Obbligatorio a partire dai 25 anni
3° Pilastro: Integrazione individuale
I nostri esperti sono a vostra disposizione per una consulenza individuale o un’analisi previdenziale. Saremo lieti di consigliarvi al meglio in base alle Vostre esigenze!
Polizze vita
L’obiettivo della previdenza individuale è l’integrazione delle prestazioni erogate dal 1° pilastro (AVS/AI) e dal 2° pilastro (LPP/LAINF) in modo da poter colmare eventuali lacune previdenziali e garantire un tenore di vita alto e sereno
La previdenza privata per la vecchiaia si distingue tra pilastro 3a e 3b.
Pilastro 3a: Previdenza privata vincolata.
Il prelievo del capitale accumulato è vincolato all’età della pensione.
Tutti i lavoratori con domicilio in Svizzera hanno la possibilità di versare un determinato importo (massimo annuo per l’anno 2020: 6’826 Fr.) presso la loro assicurazione. Tale importo è deducibile dalle imposte, se registrato nella dichiarazione.I lavoratori indipendenti non affiliati ad alcuna cassa pensioni possono versarvi contributi pari al 20% del reddito annuo, ma senza superare i 34’128 Fr
Pilastro 3b: Previdenza non vincolata.
Il prelievo del capitale accumulato è disponibile in qualsiasi momento pagando una somma forfettaria.
Al contrario del limite massimo previsto dal 3a, i contributi possono essere versati senza limitazioni. Inoltre la clausola beneficiaria è libera, si possono inserire persone che non fanno parte degli eredi legali.